Chi può essere impresa sociale
L'art. 1 del decreto legislativo n. 112/2017 contiene la nozione e qualifica di impresa sociale. L’impresa sociale non è una forma civilistica a sé stante ma è una “qualifica”. È cioè una modalità specifica del “fare impresa” che prescinde dalla forma giuridica dell’organizzazione.
Possono pertanto acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati sia del libro I (associazioni, fondazioni, comitati) che del libro V del codice civile (cioè società, sia di capitali che di persone, con l’eccezione delle società con un unico socio persona fisica) che, in conformità alle disposizioni del decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti, con il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Le Cooperative Sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di Impresa Sociale.
Cos’è “l’attività di impresa di interesse generale”?
L’impresa sociale svolge attività di interesse generale previste della legge (art. 2), quali:
- prestazioni sociosanitarie;
- attività di educazione, istruzione e formazione professionale
· servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
· alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
· accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
· microcredito;
· agricoltura sociale;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
Sono, dunque, molteplici i settori nei quali ogni impresa sociale può indirizzare la sua attività.
Affinché l’attività d’interesse generale si possa dire svolta in via principale, occorre che i relativi ricavi, da essa generati, siano superiori al 70% dei ricavi complessivi.
L'impresa sociale può dunque svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non eccedano la soglia del 30% di quelli complessivi.
Indipendentemente dal suo oggetto, l’attività di impresa è considerata di interesse generale se, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in essa sono occupati:
- lavoratori molto svantaggiati;
- le persone svantaggiate;
- disabili;
- nonché persone beneficiarie di protezione internazionale, persone senza fissa dimora, che versano in condizione di povertà tale per cui non gli è possibile reperire e mantenere un’abitazione di autonomia.
L’impresa sociale, dunque, può impiegare alle sue dipendenze tali categorie di soggetti lavoratori, purchè in un numero non inferiore al 30% dei lavoratori complessivi.
L’assenza di scopo di lucro e gli utili nell’impresa sociale
L'art. 3 prevede l’assenza di scopo di lucro: eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
E’, dunque, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Ricapitolando, gli utili:
- non possono essere ridistribuiti tra i membri dell’impresa;
- devono essere diretti al perseguimento dei fini propri di utilità sociale o ad incremento del patrimonio;
- è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.
Sono previste eccezioni al divieto di distribuzione di utili:
- ammissibilità del rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato secondo gli indici ISTAT;
- possibilità di destinare una parte degli utili, comunque inferiore al 50%, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale oppure alla distribuzione - anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari - di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali.
Le scritture contabili
L’impresa sociale deve adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti. A tal fine, ai sensi dell’art. 9, l’impresa sociale deve:
- tenere il libro giornale e libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili;
- redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e ss., 2435-bis, 2435-ter c.c., in quanto compatibili;
- depositare, presso il registro delle imprese e pubblicare sul proprio sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui alla legge 106 del 2016 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle 14 dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
Come si costituisce un'Impresa Sociale?
L’Impresa Sociale è costituita con atto pubblico. I soci devono essere almeno 9. Se i soci sono persone fisiche o si fa riferimento alle norme per le SRL, il numero può scendere a 6. I volontari non possono essere oltre il 50% dei lavoratori.
Gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa definendo l’oggetto sociale e l’assenza di finalità di lucro nel rispetto del decreto legislativo 112/2017.
La denominazione o la ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di "impresa sociale".
Gli atti costitutivi, le loro modificazioni gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati, entro 30 giorni, a cura del notaio o degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione nell’apposita sezione.
Oltre all’atto pubblico (che da quando è depositato diventa effettivo dopo 30 giorni), per aprire un’impresa sociale è fondamentale la Comunicazione Unica, abilitata online attraverso i canali telematici del registro imprese e delle Camere di Commercio. La documentazione completa da consegnare è:
- l’atto costitutivo e lo statuto;
- il bilancio di esercizio;
- il bilancio sociale.
Chi non può avere la qualifica di Impresa Sociale?
Non possono acquisire la qualifica di Impresa Sociale:
- società costituite da un unico socio persona fisica;
- le amministrazioni pubbliche;
- enti i cui atti costitutivi limitino l’erogazione di beni e servizi ai soli soci o associati.