Il Modello della “Società Cooperativa Agricola” aspetti giuridici e riflessi fiscali
Presupposto Soggettivo
L’articolo 2135 del codice civile[1] dispone che le cooperative sono considerate imprenditori agricoli se utilizzano per lo svolgimento di determinate attività[2] “prevalentemente prodotti dei soci”.
L’articolo 1 del D.Lgs nr. 99/2004 ha chiarito che le cooperative agricole possono assumere la qualifica di “Società Agricola” quando nel proprio oggetto sociale è previsto l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui al richiamato articolo 2135 del Codice Civile e la denominazione contiene l’indicazione di Società Agricola.
Mutualità Prevalente
Il carattere della mutualità prevalente è elemento base per usufruire dei benefici fiscali, ai sensi dell’articolo 2512 c.c. i requisiti per ottenerla sono i seguenti:
1. la cooperativa deve svolgere prevalentemente la sua attività a favore dei soci;
2. deve essere iscritta in un apposito albo presso il quale si deposita annualmente il bilancio;
3. deve prevedere nello statuto e rispettare i requisiti mutualistici di cui all’articolo 2514[3] del c.c.
Nel dettaglio è poi l’articolo 2513 c.c.[4] che identifica e disciplina il carattere della prevalenza, in particolare alla lettera “C” dispone che:
“il costo dei beni o servizi conferiti dai soci deve superare il 50% del costo totale delle merci, materie prime, sussidiarie, riportato nella voce B6 del conto economico, ovvero dei servizi acquistati, il cui costo complessivo è riscontrabile nella voce B7”.
Non rilevano ai fini del criterio della prevalenza e quindi sono esclusi dal relativo computo, sia i proventi derivanti da contributi pubblici (classificati nella voce A5 del conto economico), sia l’eventuale incremento delle rimanenze.
Resta fermo che la condizione di prevalenza deve sempre essere documentata dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa. Si fa notare che possono quantificare la prevalenza in base alla quantità, anziché il valore, dei prodotti conferiti dai soci.
Ires
Ai fini dell’imposizione diretta i redditi derivanti dalla manipolazione e/o trasformazione dei prodotti conferiti dai soci godono della esenzione da Ires[5].
Anche la mera rivendita dei prodotti conferiti, in tal caso l’uva et similia, gode della esenzione ai fini delle imposte dirette[6].
Misura dell’esenzione
L’articolo 12 della Legge n. 904/77 dispone che per le cooperative agricole l’esenzione ai fini Ires ammonta all’80% dell’utile netto annuale destinato alla riserva indivisibile, compresa quella legale.
Riserva Minima Obbligatoria
Le cooperative agricole devono destinare a riserva almeno il 30% dell’utile netto annuale[7]. Ai sensi del nuovo disposto del comma 1 dell’articolo 6 del D.L. 63/2002, è assoggettato a tassazione in misura di un decimo l’importo accantonato a riserva minima obbligatoria. Pertanto, essendo la riserva pari al 30% degli utili netti annuali, la parte di fatto assoggettata ad Ires è pari al 3%.
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[1] Modificato dall’articolo 1 del D.Lgs n. 228/2001.
[2] 2135 Codice Civile –Regio Decreto nr. 262/1942 - Imprenditore Agricolo.
1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
[3] Articolo 2514 c.c. “Requisiti delle Cooperative a Mutualità Prevalente”.
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
[4] Articolo 2513 C.C. “Criteri per la Definizione delle Prevalenza”.
Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; (2)
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
[5] Ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 601/73.
[6] A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 350/2003.
[7] Ai sensi dell’articolo 2545 – quater del Codice Civile.