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Focus

Riportabilità delle perdite: Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa

Sintesi della Circolare N.53 Agenzia delle Entrate in materia di trattamento fiscale delle perdite d’impresa

Riportabilità delle perdite: Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa 

Sintesi della Circolare N.53 Agenzia delle Entrate in materia di trattamento fiscale delle perdite d’impresa ai sensi del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa  L’articolo  23,  comma  9,  del  decreto  legge  n.  98  del  2011,  recante  “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” [c.d. Manovra correttiva 2011],  convertito con  modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  ha introdotto alcune modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito IRES. 

Le novità riguardano, in particolare, i commi 1 e 2 dell’articolo 84 del TUIR, che disciplinano rispettivamente le  modalità di riporto a  nuovo delle perdite: -      di periodo;  -      dei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione.  In particolare, il comma 1 dell’articolo 84 – come riformulato dalla Manovra correttiva 2011 – introduce “a sistema” un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, prevedendo in ciascun periodo un limite al relativo impiego in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile.

Tale previsione risponde alla duplice esigenza di escludere, da un lato, un limite temporale alla riportabilità delle perdite, e di introdurre, dall’altro, un limite quantitativo “di periodo” all’utilizzo delle stesse.

La relazione illustrativa al decreto legge in esame precisa, tra l’altro, che la norma risponde ad esigenze di semplificazione, in quanto: a. evita che  le  imprese pongano in essere operazioni straordinarie finalizzate al refreshing delle perdite che giungono a scadenza; operazioni che, nella sostanza, vanificano la previgente previsione relativa alla limitazione temporale al riporto; b. limita  complesse  valutazioni  in  ordine  alla  recuperabilità  delle perdite ai fini dello stanziamento delle imposte differite in sede di predisposizione del bilancio di esercizio;  c. garantisce  un  effetto  di  stabilizzazione  sul  gettito,  attesa  la tassazione in misura percentuale del reddito prodotto anche in presenza di perdite riportate a nuovo. 

Ambito soggettivo

L’articolo 84, comma 1, del TUIR, come emendato dal decreto legge n.  98 del 2011, statuisce che: “La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5.

Detta  differenza potrà  tuttavia essere  computata in  diminuzione del  reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80”. L’intervento normativo in esame riguarda esclusivamente la disciplina relativa al riporto delle perdite d’impresa contenuta nell’articolo 84 del TUIR.

Le modifiche interessano, pertanto, esclusivamente i soggetti IRES contemplati nell’articolo 73 del TUIR, con alcune espresse esclusioni. Si tratta, in particolare, di:  -       società   per   azioni   e   in   accomandita   per   azioni,   società   a responsabilità limitata, società   cooperative   e società   di   mutua assicurazione, nonché   società  europee  di   cui   al   regolamento  (CE)  n.  2157/2001  e  società  cooperative  europee  di  cui     al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; a. enti  pubblici e    privati    diversi    dalle    società,    nonché trust, residenti   nel   territorio   dello   Stato,   che   hanno   per   oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; b. società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Non risultano interessati dalle modifiche in commento i soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria, per i quali continua ad applicarsi il limite del riporto quinquennale ai sensi del comma 3 del citato articolo 8 del TUIR.

Inoltre, per effetto del rinvio operato dall’articolo 143, comma 2, del TUIR alle disposizioni dell’articolo 8 del medesimo testo unico, restano esclusi dalle nuove regole previste in materia del riporto in avanti delle perdite gli enti non  commerciali che  esercitano attività  d’impresa, di  cui  alla  lettera  c)  del menzionato articolo 73.  

Ambito oggettivo 

Come già in precedenza evidenziato, per effetto delle modifiche apportate dalla Manovra correttiva 2011 al comma 1 dell’articolo 84 del TUIR è venuto meno il limite temporale quinquennale di riporto in avanti delle perdite ed è stato introdotto un limite “di periodo” al relativo utilizzo in misura forfetaria pari all’ottanta per cento del reddito imponibile. La limitazione quantitativa, tuttavia, non fa venire meno la possibilità di utilizzo integrale delle perdite, in quanto la finalità dell’intervento è solo quella di “modulare” l’ammontare complessivo delle perdite compensabili in ciascun periodo d’imposta. Disciplina delle perdite relative ai primi tre periodi di attività L’articolo 23  del  decreto legge n.  98  del  2001 interviene anche  sul comma 2 dell’articolo 84 del TUIR, che disciplina le modalità di riporto delle perdite realizzate dalle società neocostituite nei primi tre periodi d’imposta.

In particolare, il riformulato comma 2 dell’articolo 84 stabilisce che: “Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo  dei  periodi  d’imposta  successivi  entro  il  limite  del  reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva”. 

Nel riconfermare per tali soggetti il sistema di riporto in misura piena delle perdite generate nei primi tre esercizi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva, è stata espunta la precisazione “senza alcun limite di tempo”   contenuta   nella   previgente   formulazione   della   norma,   non   più significativa atteso il venir meno del limite temporale all’utilizzo delle perdite nell’ambito del nuovo regime ordinario basato sul riporto illimitato delle stesse. Il limite di utilizzo delle perdite previsto dalla disciplina in esame non si applica dunque alle perdite generate “nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione”, le quali sono utilizzabili senza alcun limite temporale e quantitativo.

In   altri  termini,  il   rinvio  alle   “modalità  previste  al   comma  1” dell’articolo 84 non attiene alla misura delle perdite utilizzabili, le quali, se maturate nei primi tre periodi d’imposta, sono utilizzabili per l’intero importo. Così, ad esempio, una società costituita nel 2009, che abbia subito nei primi tre periodi d’imposta di attività perdite per complessivi € 50.000 e che nel 2012 subisca una perdita ulteriore di € 10.000, portà utilizzare per intero e senza limiti temporali le perdite generate nei primi tre periodi d’imposta, mentre la perdita relativa al periodo d’imposta 2012 sarà utilizzabile nei limiti dell’ottanta per cento del reddito imponibile. 

Regime della trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR e riporto delle perdite 

Nell’ambito del regime della trasparenza fiscale, l’articolo 115, comma  3, del TUIR così dispone: “Le  perdite  fiscali  della  società partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate  ai soci in proporzione alle rispettive quote  di  partecipazione  ed  entro  il limite della propria quota del patrimonio netto  contabile della  società partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative  agli  esercizi  anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono   essere   utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate”.

La norma stabilisce, dunque, la regola dell’utilizzo esclusivo in capo a ciascun soggetto delle perdite formatesi nei periodi d’imposta antecedenti quello di esercizio dell’opzione. Tali perdite risultano, pertanto, utilizzabili solo dai soggetti che le hanno realizzate per ridurre i redditi dai medesimi prodotti.

Non si genera, pertanto, alcuna commistione tra le perdite pregresse generatesi ante regime e i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata ai soci. Il nuovo regime di riporto illimitato determina alcuni effetti in ordine alle modalità di impiego delle perdite: a.  formatesi in capo alle  società (partecipata e  partecipanti) prima dell’ingresso nel regime; b.  utilizzabili  dai  soci  partecipanti  nell’ambito  del  regime  della trasparenza.

Regime della trasparenza di cui all’articolo 116 del TUIR e riporto  delle perdite 

Le considerazioni svolte nell’ambito del regime della trasparenza, di cui all’articolo 115 del TUIR, trovano applicazione, in linea di principio, anche per i soggetti che esercitano l’opzione per il regime della trasparenza fiscale delle società a  ristretta base proprietaria ai  sensi dell’articolo 116 del  TUIR [c.d. piccola trasparenza]. Trattasi, in particolare, delle perdite: a)    formatesi in capo alla società partecipata prima dell’esercizio dell’opzione; b)    eccedenti la quota di patrimonio netto contabile della società partecipata riferibile a ciascun socio.  In relazione alle ipotesi di cui ai punti sub a) e sub b), si rinvia ai medesimi criteri illustrati nel paragrafo 1.4. Tale impostazione risulta coerente con il dato normativo, in quanto: -       l’articolo 116, comma 2, del TUIR contiene un espresso rinvio, tra l’altro, alle disposizioni del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 115,  concernente la  trasferibilità delle  perdite fiscali  ai  soci  in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al patrimonio netto contabile della partecipata; -       l’articolo 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 2004 estende le disposizioni dettate nell’ambito della trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del TUIR, ove compatibili, alle società a ristretta base proprietaria in regime di trasparenza.  Diversamente, la nuova disciplina di cui all’articolo 84 del TUIR non produce alcun effetto in capo ai soggetti che esercitano l’opzione per il regime in esame  in  qualità  di  soci,  in  quanto  trattasi  di  soggetti  che  applicano  le disposizioni sul riporto delle perdite di cui all’articolo 8 del TUIR.

Decorrenza del nuovo regime

L’articolo 23, comma 6, della Manovra correttiva 2011 statuisce che: “In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Le nuove regole in materia di riporto delle perdite esplicano efficacia pertanto a partire dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011, data di entrata in  vigore  del  decreto legge in  esame.

Per  i  soggetti con  periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le medesime regole si rendono applicabili già in sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2011. La disposizione contenuta nel comma 9 del citato articolo 23, che detta la nuova disciplina di  utilizzo delle perdite -  basata sul  riporto temporalmente illimitato e sull’utilizzo in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito di periodo -  è  applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento. Trattasi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, delle perdite risultanti alla fine del periodo d’imposta 2010. Tale soluzione risponde a ragioni di ordine logico-sistematico e appare coerente con le finalità dell’intervento normativo finalizzato a semplificare il sistema  evitando  la  gestione  di  un  doppio  binario  in  relazione  alle  perdite maturate in vigenza dell’articolo 84 ante e post modifica. Si segnala, da ultimo, che formano oggetto della nuova disciplina di cui all’articolo 84 del TUIR esclusivamente le perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento.

Trattasi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, delle perdite realizzate negli esercizi 2006-2007- 2008-2009-2010.  Risultano,  pertanto,  escluse  le  perdite  relative  al  periodo d’imposta   2005,   non   più   riportabili   per   decorso   del   limite   temporale quinquennale previsto dalla previgente disciplina.

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