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New Slot rapporti concessionario, gestore ed esercente per esenzione iva e calcolo del preu

Guida contabile e fiscale alle slot e vlt: Iva - Giochi e scommesse - Esenzione – Calcolo PREU

New Slot rapporti concessionario, gestore ed esercente per esenzione iva e calcolo del preu

Utile sentenza per comprendere orientamento fiscale e contabile sia per gestori che esercenti newslot e vlt.


Sent. n. 63 del 20 aprile 2009 (ud. del 6 aprile 2009) della Comm. trib. prov., Belluno, Sez. II - Pres. Coniglio, Rel. Fiori

Iva - Giochi e scommesse - Esenzione – Calcolo PREU

Massime - Le  New  Slot,  prima  di  essere  installate,  devono  essere provviste dei nulla osta di produzione e di messa  in  esercizio  rilasciati dall'Amministrazione;  le  stesse  vengono  successivamente  installate  nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P.D.A.) alta rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.     

Per  la  gestione  degli  apparecchi,  viene  normalmente  prevista   la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria  ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli  apparecchi  in  conformità  con  la  disciplina  dettata  In materia; il secondo tra la concessionaria e l'esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in  caso di mal funzionamento ecc.     

L'intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta delle giocate e vede  il  concorso  di  tre  soggetti:  il   concessionario,il   gestore   e l'esercente, che nella circolare dell'Agenzia  delle  Entrate  21/E  del  13 maggio 2005, viene  individuato  quale  terzo  raccoglitore. 

E'  del  tutto evidente che, in assenza di tale soggetto, non  potrebbe  farsi  luogo  alla raccolta delle scommesse, tanto più  che  il  collegamento  dell'apparecchio installato d'interno dell'esercizio pubblico con la rete  telematica,  è  lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo  sulla  gestione dello stesso.

Il contratto che intercorre tra gestore  ed  esercente,  viene perciò a configurarsi  come  uno  degli  strumenti  attraverso  i  quali  si realizza la raccolta delle giocate  e  ciò  a  prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere. L'operazione di  raccolta  delle  giocate rientra nel campo dell'esenzione oggettiva  dall'applicazione  dell'IVA,  ai sensi del richiamato art. 10, comma 1, n. 6 del DPR 633/1972.  La  norma  dì cui al comma 497 della L. 311/2004 ha inteso di esentare dall'IVA i proventi derivanti dada attività di  raccolta  delle  giocate.  Pertanto,  l'attività svolta dall'esercente. risultando collegata da un nesso funzionale a  quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può  che  rientrare anche dal punto dl vista fiscale nella attività dì raccolta delle scommesse.     

OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE     

Con ricorso depositato all'Agenzia delle Entrate di Pieve di  Cadore  in data  10.07.2008  la  Società  (...),  titolare  di  esercizio  pubblico  di bar/rivendita  tabacchi  e  giornali  dotata  di   n.   14   apparecchi   da intrattenimento  (comunemente  detti  Videogiochi  e  Videopoker),   impugna l'avviso  di  accertamento  notificato  in  data  12.02.2008  con  il  quale l'Ufficio contesta l'omessa fatturazione di operazioni imponibili IVA per il periodo d'imposta 2005  afferenti  le  prestazioni  di  servizi  rese  dalla società in qualità di gestore degli  apparecchi  di  intrattenimento  i  cui proventi sono assoggettabili ad IVA con aliquota ordinaria,  trattandosi  di corrispettivi acquisiti per l'esercizio della  attività  di  gestore,  sulla base dei contratti stipulati con il concessionario " ***** S.r.l.".     

L'Ufficio, muovendo dal p.v. di constatazione della Guardia  di  Finanza di Pieve di Cadore redatto a conclusione di verifica parziale a carico della società e ad essa notificato in data 16.05.2007,  contesta  alla  ricorrente l'omesso  assoggettamento  ad  IVA  ordinaria  del  20%  dei   corrispettivi percepiti nel corso del 2005 dalla " ***** S.r.l.", società  gestrice  degli apparecchi di  intrattenimento,  per  l'installazione  degli  stessi  presso l'esercizio pubblico di proprietà  della  società  ed  i  servizi  accessori prestati  dalla  stessa  per  complessivi  Euro  20.332,40  cui  corrisponde un'imposta evasa di Euro 4.066,48, che l'Ufficio procede  a  recuperare  con gli interessi di mora, irrogando contestualmente sanzioni per Euro 1.016,50.     

La  ricorrente  impugna  l'avviso  di  accertamento  sostenendo  che  le operazioni poste  in  essere  nell'ambito  della  raccolta  delle  scommesse effettuate con apparecchi disciplinati  dall'art.  110  comma  6  del  TULPS 18.06.1931 n. 773, sono esenti da  Iva  in  ragione  della  norma  contenuta all'art. 1 comma 494 della  L.  30.12.2004  n.  311,  anche  alla  luce  dei chiarimenti forniti  con  circolare  n.  21/E  dell'Agenzia  delle  Entrate. Secondo la ricorrente, i corrispettivi di  cui  trattasi  attengono  ad  una delle diverse fasi attraverso cui si effettua la raccolta delle scommesse  i cui proventi sono assoggettati a prelievo fiscale  alla  fonte  mediante  il PREU  (prelievo  unico  erariale)  del  13,5%  sull'intero  ammontare  delle giocate. Poiché il titolare dell'esercizio pubblico dove sono collocati  gli apparecchi è titolare di un rapporto diretto  con  il  concessionario  della rete oltre che con il  gestore  degli  apparecchi  l'attività  dallo  stesso svolta ed i relativi compensi, pur  rientrando  nel  campo  di  applicazione dell'Iva, sono tuttavia esenti alla luce  della  normativa  soprarichiamata, che fa espresso riferimento, quanta al regime di esenzione, sia  al  gestore degli apparecchi, che al possessore  ed  ai  terzi  attraverso  i  quali  il gestore effettua la raccolta.     

Chiede quindi che il provvedimento sia annullato, previa sospensione  di esso, in  ragione  del  pericolo  che  deriverebbe  all'azienda  dall'inizio dell'azione esecutiva, con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle  spese e del maggiori danni patiti per l'illegittima azione intrapresa  anche  alla luce delle direttive impartite dalla circolare dell'Agenzia richiamata.     L'Ufficio si costituisce in giudizio  con  memoria  depositata  in  data 07.08.2008, replicando che il rapporto tra  ***** S.r.l. e la società  è  di natura meramente commerciale ed è del tutto estraneo al rapporto che lega il concessionario della rete al gestore degli apparecchi per il quale  vale  la invocata esenzione.     

Si oppone all'accoglimento  del  ricorso  e  alla  richiesta  sospensiva deducendo la mancanza del fumus e del periculum in  mora  in  ragione  della modesta entità della somma pretesa.     All'udienza  di  trattazione  dell'istanza  di  sospensione   le   parti insistevano sulle rispettive richieste ed  il  Collegio,  con  ordinanza  n. 148/02/2008  respingeva  l'istanza   nel   presupposto   che   l'avviso   di accertamento non  è  atto  per  sua  natura  esecutivo  e  che  pertanto  il patrimonio del ricorrente non è in attualità esposto a pericolo alcuno.     All'udienza discussione del merito le parti insistevano a loro volta per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.     

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti pertanto accoglimento.     

Merita in proposito ricordare che fino al 30.04.2004 l'attività di noleggio e gestione di apparecchi da intrattenimento in Italia veniva esercitata  attraverso  due  soli soggetti  di  riferimento:  il   gestore, proprietario degli apparecchi da intrattenimento,  e  l'esercente,  cioè  il titolare dell'esercizio pubblico in cui gli apparecchi erano collocati.     

Per la gestione dell'attività di noleggio, il rapporto  tra  gestore  ed esercente doveva inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di natura  commerciale concernenti la reciproca prestazione di servizi: quello  di  concessione  in uso dell'apparecchio, manutenzione, funzionamento ed incasso  delle  giocate da parte del gestore e quello di  fornitura  della  locazione,  custodia  ed allacciamento alla rete elettrica da parte dell'esercente.     

Le prestazioni effettuate dall'esercente  venivano  compensate  con  una percentuale degli importi delle giocate su fattura emessa  dall'esercente  e imputata a costi dal gestore.     

Il regime fiscale applicato dipendeva dai decreti ministeriali di  volta in volta emanati, nella maggior parte dei casi  soggetti  ad  imposta  sugli intrattenimenti  (ISI),  mentre  il  regime   IVA   dipendeva   dall'opzione effettuata o meno dal gestore per il regime ordinario o forfetario.     L'introduzione  sul  mercato  delle  nuove   tipologie   di   apparecchi denominati  "videopoker",  induceva  l'Amministrazione  ad  intervenire  per regolare  nuovamente  la  materia  mettendo  al  bando   i   videopoker   ed introducendo una nuova tipologia di apparecchi definiti dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato "New Slot", soggetti alla disciplina dell'art. 110  c. 6  TULPS,  che  consentono  agli  utilizzatori  vincite  di  denaro  secondo percentuali prefissate per legge.     Secondo la normativa disciplinatrice della  materia,  detti  apparecchi, per essere installati e gestiti, devono  essere  preventivamente  collegati, via cavo, alla rete telematica  del  A.A.M.S.  per  il  tramite  di  società concessionarie aggiudicatarie della concessione a seguito di gara.     

Le New Slot, prima di essere installate,  devono  essere  provviste  dei nulla  osta   di   produzione   e   di   messa   in   esercizio   rilasciati dall'Amministrazione;  le  stesse  vengono  successivamente  installate  nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P.D.A.) alla rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.     

Per  la  gestione  degli  apparecchi,  viene  normalmente  prevista   la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria  ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli  apparecchi  in  conformità  con  la  disciplina  dettata  in materia; il secondo tra la concessionaria e l'esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in  caso di mal funzionamento ecc.     L'intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta  delle  giocate dagli apparecchi che comporta sul gioco di 100,00 Euro, l'erogazione del 75% per vincite, con un netto residuo di Euro 25,00 sul quale  viene  effettuato il prelievo unico erariale del 13,5% sull'intera  giocata  (poi  ridotto  al 12%), residuando quindi la somma di  Euro  11,50  -  sul  quale  vengono  ad incidere Euro 1,30 - per canone di concessione e canone di rete,  residuando quindi, a favore di gestore ed esercente,  Euro  10,20,  cosicché  la  somma residua della raccolta, al netto della PREU ammonta complessivamente ad Euro 11,50.     

Alla luce di quanto  esposto  risulta  pertanto  evidente  che  l'intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario,  il gestore e l'esercente, che nella circolare dell'Agenzia  delle  Entrate  21E del 13 maggio 2005 viene individuato quale terzo raccoglitore.     E' del tutto evidente che, in assenza di  tale  soggetto,  non  potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto  più  che  il  collegamento dell'apparecchio installato all'interno dell'esercizio pubblico con la  rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.     

Il contratto che intercorre tra gestore ed  esercente,  viene  perciò  a configurarsi come uno degli strumenti attraverso  i  quali  si  realizza  la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico  contenuto  dei contratti in essere che  molto  spesso  sono  stati  congegnati  secondo  le procedure precedentemente in vigore ma che, in realtà, disciplinano la messa a disposizione dei giocatori degli strumenti per effettuare le scommesse.     

Orbene, l'art. 1 c. 497 della L. 30.12.2004 n.  311  (Legge  finanziaria 2005), ha disposto che "l'esenzione di cui all'art.  10,  1  c.,  n.  6  del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 633  si  applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza dio cui al Regio Decreto n. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, anche relativamente  ai rapporti tra i concessionari della rete per  la  gestione  telematica  ed  i terzi incaricati della raccolta stessa".     Ne consegue che l'operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell'esenzione oggetti va dall'applicazione dell'IVA ai sensi del richiamato art. 10, c. 1, n. 6 del D.P.R. 633/1972.    

A tal  proposito  la  circolare  dell'Agenzia  delle  Entrate  21/E  del 13.05.2005, all'art. 7, ha espressamente precisato che "l'esenzione  IVA  di cui all'art. 10, primo comma, n. 6 del  D.P.R.  633/1972,  si  applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110,  comma  6  del  TULPS...,  anche  relativamente  ai  rapporti   tra   i concessionari della rete per la gestione telematica ed  i  terzi  incaricati della raccolta stessa... Per  quanto  riguarda  l'individuazione  dei  terzi incaricati  della  raccolta,  l'A.A.M.S.,  ritiene  che,  dall'esame   della normativa e della concreta situazione del comparto, è possibile  individuare due figure di soggetti (operatori del concessionario) che effettuano  per  i concessionari  stessi,  la  raccolta  delle  giocate:  l'esercente   ed   il possessore degli apparecchi".     

Alla luce della autorevole interpretazione dell'Agenzia  delle  Entrate, sembra dunque certo che la norma di cui al più volte citato art. 1,  c.  497 della L. 311/2004, abbia inteso di esentare dall'IVA  i  proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate che ammontano, secondo  il  riparto sopra illustrato, all'11,5%  delle  somme  giocate,  tant'è  che  la  stessa circolare  ha  successivamente  a  precisare  che   "In   tal   modo   viene sostanzialmente esentato  ai  fini  IVA  l'importo  stabilito  nella  misura massima dell'11,5% delle giocate, che rappresenta la  remunerazione  per  la prestazione  dell'attività  di   gioco,   comprensivo   del   compenso   del concessionario e dei corrispettivi dallo  stesso  concessionario  pagati  ai soggetti incaricati della raccolta".     

Ne consegue che l'attività svolta dall'esercente,  risultando  collegata da un nesso funzionale a quella del concessionario che agisce attraverso  il gestore, non può che rientrare  anche  dal  punto  di  vista  fiscale  nella attività di raccolta delle scommesse.     Cosicché  del  tutto  correttamente  sia  il  gestore  che   l'esercente provvedono ad iscrivere direttamente le proprie quote di spettanza derivanti dalla raccolta delle giocate tra i  propri  ricavi  quali  risultanti  dalle distinte di  incasso  che  non  costituiscono  documenti  fiscali  in  senso proprio, ma rappresentano documenti riepilogativi che  coinvolgono  tutti  i soggetti che intervengono nella raccolta.     

Dello stesso avviso si sono pronunciate, a quanto consta, la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro Sez. II, con  sentenza  n.  319/07  in  data 04.10.2007 e la  I  Sezione  della  Commissione  Tributaria  Provinciale  di Belluno con sentenza n. 49708 in data 07.10.2008.     Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso merita accoglimento.     

Giuste  ragioni  concernenti  la  non  agevole   interpretazione   della normativa ed il non  univoco  orientamento  di  dottrina  e  giurisprudenza, inducono a compensare le spese tra le parti.      P.Q.M. - La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.  


 

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