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Sentenza della Corte di Cassazione Penale numero 18139 del 14 maggio 2012

Posted @ 5/15/2012    By Studio Ingrosso
Posted in [ Lavoro & Diritto, Sentenze ] | 0 Comments

Infortunio del lavoratore: risponde il venditore del macchinario

Sentenza della Corte di Cassazione Penale del 14 maggio 2012

Il venditore del macchinario privo dei necessari requisiti di sicurezza risponde penalmente dell’infortunio occorso al lavoratore.

La sentenza. E’ quanto si evince dalla sentenza 18139, pubblicata ieri, 14 maggio 2012, dalla Quarta Sezione Penale della Cassazione.

Il caso. La Corte d’appello di Lecce confermava la condanna inflitta in primo grado a un commerciante per il reato di lesione personali colpose in danno di una donna, cameriera in un hotel, che aveva riportato l’amputazione di una mano, a causa dell’utilizzo di una macchina stiratrice professionale venduta e installata dall’imputato.
L’obbligo. A sostegno della decisione, i giudici del merito avevano invocato l’art. 6, D.L.vo 626/94, che vieta, tra l’atro, la vendita di attrezzature da lavoro e di impianti non rispondenti alle norme sulla sicurezza e impone agli installatori di attenersi alle norme di sicurezza. Di qui, il riconoscimento di un preciso obbligo in capo all’imputato, in qualità di venditore e installatore, di assicurare la conformità del macchinario alle norme antinfortunistiche, eventualmente anche sollecitando ed operando modifiche, laddove i difetti, come nel caso di specie, fossero evidenti.

La Corte. Gli Ermellini, investiti dell’esame della controversia, hanno osservato che, nel caso di specie, l’accertata “inadeguatezza dei sistemi di protezione del macchinario era percepibile palesemente e ictu oculi”, a maggior ragione da un soggetto come l’imputato certamente esperto nel settore, per la sua attività di venditore di tali macchinari. Prendendo le mosse da una simile considerazione, il Collegio di Piazza Cavour ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’esercente (sia pure ai soli fini civili, stante l’intervenuta prescrizione del reato), anche alla luce del principio di diritto, secondo il quale: “nel caso di incidente derivato dall’uso di un macchinario, anche del venditore del macchinario stesso ove si tratti di infortunio riconducibile alla inadeguatezza dei congegni antinfortunistici di quel macchinario: ‘Il divieto di vendita di macchine non conformi alle norme antinfortunistiche, di cui all’articolo 6 del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come sostituito dall’articolo 4 del D.lgs. 19 marzo 1996 n. 242, non può ritenersi limitato agli industriali o commercianti che abitualmente forniscono le macchine, attrezzature e impianti, bensì va esteso a qualsiasi soggetto che esegua anche una sola vendita o rivendita”. Peraltro, “in tema di lesioni personali a seguito di infortunio sul lavoro, la condotta di colui che, in violazione del divieto sancito dallo articolo 7 del D.p.r. 547/1955, venda una macchina non conforme alle prescrizioni dell’articolo 68 dello stesso D.p.r., è di per sé sufficiente a integrare l’elemento di colpa specifica del delitto di cui all’articolo 590 C.p., ed è legata da nesso concausale con l’evento lesivo, stante la normalità e la conseguenzialità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo della ditta acquirente”.

La prescrizione. In conclusione, la Quarta Sezione Penale ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, per intervenuta prescrizione del reato, “ferme restando le disposizioni della sentenza che concernono gli effetti civili”.



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Il venditore del macchinario privo dei necessari requisiti di sicurezza risponde penalmente dell’infortunio occorso al lavoratore.

La sentenza. E’ quanto si evince dalla sentenza 18139, pubblicata ieri, 14 maggio 2012, dalla Quarta Sezione Penale della Cassazione.

Il caso. La Corte d’appello di Lecce confermava la condanna inflitta in primo grado a un commerciante per il reato di lesione personali colpose in danno di una donna, cameriera in un hotel, che aveva riportato l’amputazione di una mano, a causa dell’utilizzo di una macchina stiratrice professionale venduta e installata dall’imputato.
L’obbligo. A sostegno della decisione, i giudici del merito avevano invocato l’art. 6, D.L.vo 626/94, che vieta, tra l’atro, la vendita di attrezzature da lavoro e di impianti non rispondenti alle norme sulla sicurezza e impone agli installatori di attenersi alle norme di sicurezza. Di qui, il riconoscimento di un preciso obbligo in capo all’imputato, in qualità di venditore e installatore, di assicurare la conformità del macchinario alle norme antinfortunistiche, eventualmente anche sollecitando ed operando modifiche, laddove i difetti, come nel caso di specie, fossero evidenti.

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Risarcimento dei danni per infortunio sul lavoro: posta la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell'articolo 2087 del codice civile, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, al lavoratore spetta lo specifico onere di riscontrare il fatto costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre - in parziale deroga al principio generale stabilito dall'articolo 2697 del codice civile - non è gravato dall'onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento, onere che, invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la non imputabilità dell'inadempimento.

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In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.

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OGGETTO: Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010. “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 

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Nel caso in cui le generiche espressioni contenute nella lettera di licenziamento non si prestino ad essere intese come specifica indicazione dei motivi posti a base del provvedimento espulsivo e tale specificazione non sia stata richiesta dall'interessato - nell'esercizio della facoltà attribuitagli dall'art. 2 della legge n. 604/ 1966 - legittimamente le ragioni del recesso possono essere esposte dal datore di lavoro in sede contenziosa all'atto della sua costituzione in giudizio e devono essere valutate dal giudice di merito per stabilire la legittimità del licenziamento intimato.
Legittimità che deve essere valutata anche sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere di repechage con riferimento all'intero gruppo societario di cui il datore di lavoro è parte solo laddove il lavoratore abbia individuato al suo interno le possibili collocazioni in cui avrebbe potuto essere utilmente impiegato.

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Premessa

Con il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, all’art. 38 comma 5, sono stati previsti l’estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, per la presentazione di denunce, istanze, atti, versamenti, mediante l’utilizzo dei sistemi telematici ovvero della posta elettronica certificata.

Con la circolare n. 169 del 31 dicembre 2010, applicativa della determinazione del Presidente dell’Istituto n.75 del 30 giugno 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini”, è stato dato avvio a tale processo.

Con la determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, cui si è data attuazione con circolare n. 110 del 30 agosto 2011, sono stati definiti i tempi della trasmissione telematica in via esclusiva in luogo delle tradizionali modalità di presentazione delle domande all’Istituto.

Ad integrazione dei servizi già resi disponibili con la circolare n. 169 del 30/12/2011, con la presente circolare si rende noto che è già disponibile, dal 21 marzo 2012, il servizio per la presentazione in via telematica delle domande di Dilazione amministrativa e Riduzione delle Sanzioni civili per le aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens e delle richieste di provvedimenti su Avviso di Addebito e Cartella di Pagamento per la generalità dei contribuenti tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi nelle gestioni previdenziali dell’Istituto.

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