D.M. 28 settembre 2011Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2011, n. 240. Emanato dal Ministero dell'interno
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D.M. 28 settembre 2011Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2011, n. 240. Emanato dal Ministero dell'interno

Posted @ 10/28/2011    By Riproduzione Riservata
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D.M. 28 settembre 2011.

Riduzione dei trasferimenti per l'anno 2011 nei confronti degli enti locali nei quali ha avuto luogo il rinnovo dei consigli.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 2011, n. 240. Emanato dal Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 4, il quale prevede che il contributo ordinario assegnato dal Ministero dell'interno per l'anno 2011 è ridotto per le province ed i comuni per i quali nel corso dell'anno 2011 ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli rispettivamente di 5 milioni ed 86 milioni, applicando la riduzione in proporzione alla popolazione residente;  

Considerato che le province e i comuni nei quali si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli nell'anno 2011 sono destinatari della riduzione anzidetta in proporzione alla popolazione residente calcolata dall'ISTAT alla data del 31 dicembre 2009;  

Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano non va applicata la riduzione in quanto l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali è regolata dalle norme di attuazione degli statuti delle citate Regioni e Province autonome;  

Considerato che in seguito delle consultazioni amministrative svoltesi nel mese di maggio e giugno 2011, gli enti per i quali è avvenuto il rinnovo dei rispettivi consigli e, pertanto, destinatari della riduzione sono 9 province e 1299 comuni;  

Considerato che nei comuni di Rivamonte Agordino (Belluno), Castiglione Messer Marino (Chieti) e Staiti (Reggio Calabria), non si è potuto procedere al rinnovo del consiglio in quanto non è stato raggiunto il quorum necessario e che nel comune di Soddì (Oristano) non è stato possibile svolgere le elezioni per mancanza di candidature, per cui tali enti non sono destinatari della riduzione di risorse;  

Ritenuto di dover quantificare la riduzione per abitante da applicare per l'anno in corso;  

Considerato che per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», ha previsto la devoluzione di entrate proprie con corrispondente soppressione di parte dei trasferimenti erariali;  

Visto l'articolo 20, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale prevede che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue»;  Considerato che la riduzione è già stata presa in considerazione per la determinazione del contributo ordinario calcolato in forma figurativa ai fini di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011;  

Decreta: 

Art. 1 1. Per le province per le quali ha avuto luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio provinciale è determinata per il medesimo anno una riduzione del contributo ordinario pari ad euro 1,274298 per abitante, considerando la popolazione calcolata dall'ISTAT al 31 dicembre 2009.

2. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna per i quali ha avuto luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio comunale è determinata per il medesimo anno una riduzione del contributo ordinario pari ad euro 6,470876 per abitante, considerando la popolazione calcolata dall'ISTAT al 31 dicembre 2009. Per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario la riduzione si applica al contributo ordinario calcolato in forma figurativa ai fini di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011. Restano ferme le assegnazioni finanziarie agli stessi spettanti ai sensi dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

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